
INTRODUZIONE
Nella G.U.R.I. n° 98 del 29 Aprile 2011 è stato finalmente pubblicato il Decreto
legge del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
previsto
dall’art.71, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008, per la definizione delle
modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro, specificamente previste nell’Allegato
VII al D.Lgs.n. 81/2008, necessarie a valutare l’effettivo stato di
con-servazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
Il Decreto, che di fatto entrerà
in vigore a partire dal 30.07.2011, prevede e regola le modalità con cui dei
nuovi soggetti privati (Organismi di Ispezione di parte terza) a ciò abilitati,
potranno sostituirsi agli Enti Pubblici titolari della funzione (INAIL, ASL,
ARPA) nel caso in cui non provvedano tempestivamente nei termini di 60
giorni per la prima verifica e di 30 giorni per le verifiche successive.
Tale
competenza permetterà di fatto ai soggetti privati di colmare le lacune dello
Stato
che non riusciva con le proprie
forze a provvedere materialmente all’esecuzione della verifica di tutte le
attrezzature.
Inoltre avrà riflessi positivi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
poiché consentirà alle imprese di utilizzare tali attrez-zature nel rispetto
degli obblighi di legge e quindi eviterà di incorrere in pesanti sanzioni
amministrative e penali.
IL DM 11.4.2011
Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale,
quindi a fine luglio, fatta eccezione per l'allegato III, che è già entrato in
vigore.
Il decreto è in linea con quanto già accaduto in precedenza per le
verifiche agli impianti elettrici in cui soggetti privati operano all’interno di
un regime sostanzialmente pubblico.
Nel
decreto scompaiono i riferimenti all’ISPESL, ente soppresso, le cui funzioni
sono state assorbite da INAIL.
INAIL
diventa titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL o le Agenzie Regionali
Protezione Ambiente (di seguito ARPA) sono titolari delle verifiche periodiche
successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla
richiesta.
Poiché la capacità organizzativa degli Enti preposti è disomogenea sul
territorio è previsto che l'INAIL e le
ASL/ARPA, possano provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi
tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (di seguito, DPL). In ogni caso tali enti possono avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui all’art. 2
comma 4 del DM 11/04/11.
La scelta del soggetto pubblico e privato viene fatta dal Datore di Lavoro
all'atto della richiesta di verifica. Il soggetto cui viene attribuito il
compito di effettuare le verifiche è tenuto al rispetto dei termini temporali
(60 gg. e 30 gg. rispettivamente per la prima verifica periodica e successive).
L’elenco dei soggetti verificatori definito nell’allegato III è di tipo
pubblico, messo cioè a disposizione dei Datori di Lavoro che andranno a
scegliere il soggetto all’interno di tale elenco. In pratica
se gli enti pubblici preposti non
riescono a rispettare i tempi definiti dal decreto, il Datore di Lavoro può
avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati che sono riportati
nell’elenco.
Le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e successive) sono definite
nell'allegato II del DM 11/04/2011, ove le attrezzature vengono suddivise nei
seguenti gruppi:
1.
Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed
idroestrattori a forza centrifuga
a)
Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
b)
Apparecchi trasferibili di
sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
c)
Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;
d)
Carrelli semoventi a braccio telescopico;
e)
ldroestrattori a forza centrifuga.
2.
Gruppo SP - Sollevamento persone
a)
Scale aree ad inclinazione variabile;
b)
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;
c)
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;
d)
Ponti sospesi e relativi argani;
e)
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;
f)
Ascensori e montacarichi da cantiere.
3.
Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
a)
Attrezzature a pressione:
2.Generatori di vapor d'acqua;
3.Generatori di acqua surriscaldata;
4.Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;
5.Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso;
6.Forni per le industrie chimiche e affini.
b)
Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE
come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
Il Datore di Lavoro che mette in servizio un'attrezzatura di la-voro fra
quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs n. 81/2008, ne dà immediata
comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati.
L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al Datore
di Lavoro.
PRIMA VERIFICA

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della
prima delle verifiche periodiche,
il Datore di Lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle
verifiche periodiche comuni-cando il luogo presso il quale è disponibile
l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro
autosollevanti su colonne, gli ascensori e montaca richi da cantiere con
cabina/piat-taforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a for-za
centrifuga, di cui all'allegato VII del D.Lgs n. 81/2008, già messi in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica
periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comu-nicazione all'INAIL per
le finalità di cui al punto 5.1.1.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da
cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a
forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto
specifica, dovrà essere attestata da parte del Datore di Lavoro o da persona
competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di
sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs n. 81/2008: tale attestazione dovrà
essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA
Con la periodicità pre-vista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e
almeno 30 giorni prima della scadenza del
relativo termine, il Datore di Lavoro deve richiedere alla ASL/ARPA
competente per territorio l'esecuzione delle ve-rifiche periodiche suc-cessive
alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura
per l'esecuzione delle stesse.
Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale
occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per
l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
La documentazione (relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di
messa in servizio) deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura
viene utilizzata.
Il Datore di Lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la
cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà
dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per
l'inserimento in banca dati.