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Verifica delle attrezzature DM 11 Aprile 2011 (G.U.R.I. n° 98 del 29 Aprile 2011)
Verifiche DM 11 Aprile 2011 (G.U.R.I. n° 98 del 29 Aprile 2011)

 

 

INTRODUZIONE

Nella G.U.R.I. n° 98 del 29 Aprile 2011 è stato finalmente pubblicato il Decreto legge del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  previsto dall’art.71, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008, per la definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, specificamente previste nell’Allegato VII al D.Lgs.n. 81/2008, necessarie a valutare l’effettivo stato di con-servazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

Il Decreto, che di fatto entrerà in vigore a partire dal 30.07.2011, prevede e regola le modalità con cui dei nuovi soggetti privati (Organismi di Ispezione di parte terza) a ciò abilitati, potranno sostituirsi agli Enti Pubblici titolari della funzione (INAIL, ASL, ARPA) nel caso in cui non provvedano tempestivamente nei termini di 60 giorni per la prima verifica e di 30 giorni per le verifiche successive.

Tale competenza permetterà di fatto ai soggetti privati di colmare le lacune dello Stato che non riusciva  con le proprie forze a provvedere materialmente all’esecuzione della verifica di tutte le attrezzature.

Inoltre avrà riflessi positivi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro poiché consentirà alle imprese di utilizzare tali attrez-zature nel rispetto degli obblighi di legge e quindi eviterà di incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.

 

IL DM 11.4.2011

Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio, fatta eccezione per l'allegato III, che è già entrato in vigore.

Il decreto è in linea con quanto già accaduto in precedenza per le verifiche agli impianti elettrici in cui soggetti privati operano all’interno di un regime sostanzialmente pubblico.

Nel decreto scompaiono i riferimenti all’ISPESL, ente soppresso, le cui funzioni sono state assorbite da INAIL.

INAIL diventa titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito ARPA) sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Poiché la capacità organizzativa degli Enti preposti è disomogenea sul territorio è previsto che l'INAIL e le ASL/ARPA, possano provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL). In ogni caso tali enti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui all’art. 2 comma 4 del DM 11/04/11.

La scelta del soggetto pubblico e privato viene fatta dal Datore di Lavoro all'atto della richiesta di verifica. Il soggetto cui viene attribuito il compito di effettuare le verifiche è tenuto al rispetto dei termini temporali (60 gg. e 30 gg. rispettivamente per la prima verifica periodica e successive).

 

L’elenco dei soggetti verificatori definito nell’allegato III è di tipo pubblico, messo cioè a disposizione dei Datori di Lavoro che andranno a scegliere il soggetto all’interno di tale elenco. In pratica se gli enti pubblici preposti non riescono a rispettare i tempi definiti dal decreto, il Datore di Lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati che sono riportati nell’elenco.

Le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e successive) sono definite nell'allegato II del DM 11/04/2011, ove le attrezzature vengono suddivise nei seguenti gruppi:

1.    Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

a)    Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

b)    Apparecchi  trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

c)    Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg;

d)    Carrelli semoventi a braccio telescopico;

e)    ldroestrattori a forza centrifuga.

 

2.    Gruppo SP - Sollevamento persone

a)    Scale aree ad inclinazione variabile;

b)    Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato;

c)    Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano;

d)    Ponti sospesi e relativi argani;

e)    Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne;

f)    Ascensori e montacarichi da cantiere.

 

3.    Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

a)    Attrezzature a pressione:

          1.Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar;

          2.Generatori di vapor d'acqua;

          3.Generatori di acqua surriscaldata;

          4.Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi;

          5.Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso;

          6.Forni per le industrie chimiche e affini.

b)    Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

 Il Datore di Lavoro che mette in servizio un'attrezzatura di la-voro fra quelle riportate nell'allegato VII del D.Lgs n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al Datore di Lavoro.

 

PRIMA VERIFICA

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, il Datore di Lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche comuni-cando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montaca richi da cantiere con cabina/piat-taforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a for-za centrifuga, di cui all'allegato VII del D.Lgs n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comu-nicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.

 

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del Datore di Lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

 

VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Con la periodicità pre-vista dall'allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il Datore di Lavoro deve richiedere alla ASL/ARPA competente per territorio l'esecuzione delle ve-rifiche periodiche suc-cessive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

La documentazione (relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio) deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

Il Datore di Lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati.